TAR Abruzzo: sostegno economico ai lavoratori sospesi

Il 28 aprile con l’ordinanza 138/2022 il TAR per l’Abruzzo ha accolto l’istanza cautelare di una lavoratrice di una ASL sospesa per inosservanza dell’obbligo vaccinale. Oltre alla sospensione dall’attività lavorativa, l’azienda ha disposto la “sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento comunque denominato”.

Il TAR, nell’esaminare la giurisprudenza ha ben riscontrato come con l’Ordinanza n. 6790/2021 il Consiglio di Stato si sia già espresso riguardo alla ragionevolezza della misura della “sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa considerando assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, la salvaguardia delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili” nei confronti dei quali “sussiste uno stringente vincolo di solidarietà, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.) […] che impone di scongiurare l’esito paradossale di un contagio veicolato dagli stessi soggetti chiamati alle funzioni di cura ed assistenza”.
È stato peraltro riscontrato che “l’esigenza di salvaguardare una fonte minima di sostentamento per il lavoratore sospeso dall’impiego trova già positivo riscontro […] in specifiche disposizioni che prevedono per i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare o penale e destinatari del procedimento di sospensione cautelare” quali ad esempio l’art. 82 D.P.R. 3/1957.
Emerge che il Legislatore, nel “concedere” un sostegno economico al lavoratore sospeso per motivi disciplinari, ha dimostrato di ritenere che la riprovevolezza dell’addebito disciplinare receda di fronte all’esigenza di garantirne la sussistenza.
“Detto principio” si legge nel prosieguo dell’ordinanza, “chiaramente evocativo dei valori di solidarietà espressi dall’art. 2 Cost., esige che il medesimo trattamento sia attribuito al lavoratore che sia stato sospeso dal servizio ope legis per esigenze di tutela della salute pubblica collettiva a causa di un fatto che, come in specie, neppure costituisce un illecito disciplinare”.

In conclusione l’ordinanza sancisce un’incompatibilità della sospensione senza retribuzione con i principi costituzionali in quanto tale misura arreca un pregiudizio alla sussistenza stessa del lavoratore e della sua famiglia.

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