Basta mascherine a scuola – Mille Avvocati per la Costituzione

Dal 2020 ad oggi si sono susseguiti vari interventi normativi (DPCM del 3 novembre e successivi, nonché da ultimo il D.L. 111/21) volti a disciplinare l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale a scuola da parte degli alunni. E’ passato più di un anno e ad oggi gli studi scientifici espressi dal Comitato Tecnico Scientifico in ordine alla necessità di imporre tale obbligo ai giovani studenti appartenenti alla fascia 6-11 anni non sono mutati. Da tali studi ed evidenze scientifiche, che hanno ravvisato la necessità di prevedere l’uso dei dpi solo quando non è garantita tra gli studenti la distanza di un metro tra le rime buccali, il Governo nella sua attuale attività di legiferazione si è sempre discostato, in ultimo proprio con il D.L. 111/21.

Nel frattempo sono state emesse dal Giudice Amministrativo due trancianti pronunce, la Sentenza Tar del Lazio del 9 agosto n. 9343/2021 e la Sentenza Tar del Lazio del 19 febbraio n. 02102/2021, che hanno dichiarato l’illegittimità dell’obbligo di indossare la mascherina a scuola in condizione di staticità al banco per mancanza di allegazione da parte del Governo di evidenze scientifiche idonee a supportare un obbligo di siffatta specie, nonché per violazione dei principi di precauzione e di proporzionalità nell’adozione di tali eccessive ed esagerate misure.

Nonostante ciò, il Governo è rimasto inerte e indifferente di fronte alle su indicate pronunce giurisprudenziali. I Dirigenti Scolastici continuano a comportarsi da meri burocrati e seguono ciecamente indicazioni spesso equivoche ed errate e senza sviscerarne il reale contenuto, ed esercitando il loro ufficio in modo acritico e non autonomo rispetto alle condizioni di fatto che continuano ad arrecare un danno fisico e psicologico ai nostri figli, nipoti e alunni in generale. Tant’è che, ad un anno di distanza, i D.S. non hanno ad oggi predisposto controlli più adeguati per misurare la distanza di un metro tra le rime buccali degli studenti allorquando sono seduti al banco in posizione statica, in modo da consentire loro di poter respirare finalmente in modo sano e libero.

Come per l’uso dei dpi a scuola, analogamente si continua a dare seguito ad una erronea informazione attraverso i media mainstream anche per ciò che concerne l’uso della mascherina all’aperto. La campagna informativa mediatica ha erroneamente indotto la collettività a ritenere obbligatorio (vedasi ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021) l’uso dei dpi all’aperto quando in realtà tale obbligo non è mai esistito. La mascherina va portata con sé ma va indossata all’aperto solo in presenza di altri soggetti e in mancanza di distanziamento.

Il medesimo problema si pone anche riguardo i tamponi salivari, previsti dal D.L. 52/21 conv. in L. 87/21 che, nonostante siano stati scientificamente riconosciuti come valido strumento di accertamento della positività al sars-cov-2 (vedasi anche ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio 2021), tuttavia il nostro Governo si ostina ad insistere nella richiesta di effettuazione di tamponi rino-faringei, oltre che più costosi anche più invasivi, dei quali è ormai nota la sofferenza sia fisica che psicologica che arrecano alla collettività specie se eseguiti su bambini e adolescenti.

Per Mille Avvocati per la Costituzione questo costituisce un limite invalicabile. Non è accettabile che si faccia credere alla collettività che l’uso delle mascherine a scuola sia obbligatorio per tutto l’orario scolastico, anche quando i bambini sono distanziati tra loro.

Alla stregua di quanto precede, siccome i dati ad oggi esistenti impongono di disapplicare l’ordine fallace contenuto nei decreti legge riguardanti l’uso costante della mascherina in classe, Mille Avvocati per la Costituzione diffida il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Min. della Salute, il Min. dell’Istruzione e gli altri Organi Ministeriali e Uffici Territoriali e tutti i Dirigenti Scolastici a dare una esecuzione corretta dell’obbligo in questione sensibilizzando una applicazione corretta e conforme ai verbali del CTS e all’attuale dettato giurisprudenziale.

Estensore Avv. Nicoletta Bellardita

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