Obbligo vaccinale sanitari: il Consiglio di Giustizia della Regione siciliana solleva la legittimità costituzionale

Con l’ordinanza cautelare 315/2022, il 22 marzo il Consiglio di Giustizia della Regione siciliana ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale” del decreto legge 44/2021 “nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli articoli 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione” e “nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione” nonché della legge 217/2019 “nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori”.

Il provvedimento consta di 53 pagine che, oltre ad esaminare l’istanza del ricorrente – uno studente di infermieristica iscritto al terzo anno del corso di laurea presso ll’Università degli studi di Palermo cui è stato impedito di partecipare al tirocinio formativo all’interno delle strutture sanitarie in quando non vaccinato contro il covid – compie un’analisi approfondita di norme e dati relativi alla pandemia.

In particolare il Consiglio, presieduto dalla dott.ssa Rosanna De Nictolis, ha effettuato un confronto tra il Rapporto Vaccini 2020, che segnala 17,9 segnalazioni di sospetti eventi avversi da vaccini obbligatori e raccomandati ogni 100mila dosi somministrate, e il Rapporto annuale della sicurezza dei vaccini anti-COVID-19, che evidenzia, durante il primo anno dell’attuale campagna vaccinale, 109 segnalazioni di sospetti eventi avversi ogni 100mila dosi somministrate.
“Come risulta evidente, non solo il numero di eventi avversi da vaccini anti SARS-COV-2 è superiore alla media ….. degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni, ma lo è di diversi ordini di grandezza (109 segnalazioni, a fronte di 17,9, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi).
Le emergenze istruttorie suggeriscono, quindi, una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati”

Il Consiglio ha altresì constatato un aumento superiore alla norma di eventi avversi attraverso “la raccolta dei dati che emergono dalla consultazione della banca dati europea (Eudra Vigilance)”.

Nell’ordinanza viene anche affermato che “il criterio posto dalla Corte Costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non pare lasciare spazio ad una valutazione di tipo quantitativo, escludendosi la legittimità dell’imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità, il che non pare lasciare spazio all’ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purché pochi in rapporto alla popolazione vaccinata, criterio che, oltretutto, implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini “sacrificabili”)”.

L’ordinanza ha infine disposto “l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale”, cui è rimessa la questione, suscettibile di riguardare tutto il personale sanitario non vaccinato.

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